16 Gennaio 2019

Bilance omologate: cosa cambia con il decreto n.93 del 21 aprile 2017?

L’entrata in vigore del provvedimento (18/09/2017), di fatto, introduce alcune novità. Perciò facciamo il punto della situazione e cerchiamo di capire in parole semplici quali sono i passaggi salienti e cosa devi fare e controllare se acquisti una bilancia omologata.

La prima cosa da fare, anche se può sembrarti banale, è verificare con esattezza la necessità di utilizzare una bilancia omologata. Probabilmente già lo saprai già perché avrai ricevuto delle specifiche richieste da parte di enti di controllo o consulenti in materia o sei già inserito in un mercato di riferimento dove ne conosci l'esigenza.

Di fatto è obbligo del titolare informarsi e verificare, presso la Camera di Commercio o altri enti qualificati, la necessità di avere una bilancia omologata oppure no.

Quando è obbligatorio l'utilizzo di bilance omologate?

  • Nel caso di esercizi commerciali, fissi o ambulanti, dove il peso determina il prezzo del prodotto venduto.
  • Nelle situazioni in cui la determinazione del peso “massa” è un fattore determinante nel calcolo del prezzo o tariffa di vendita di un prodotto.
  • All’interno dei laboratori di fabbricazione di medicinali o altro prodotto sottoposto a confezionamento o sulla base di una prescrizione medica del prodotto venduto (come ad esempio nel caso delle farmacie).
  • In tutti i casi dove la determinazione del peso sia indispensabile per l’applicazione di disposizioni legislative o regolamentari, come ad esempio una pesa pubblica o bilance pesa assi in dotazione a enti pubblici o forze dell’ordine.
  • La pesatura dei container trasportati via nave o in altro moto devono essere sottoposti a pesatura con bilancia omologata.

Gli enti preposti (Camera di Commercio) o organismi abilitati potranno darvi maggiori informazioni in merito.

Cosa è cambiato rispetto al recente passato?

In pratica le variazioni salienti sono:

  1. Eliminazione dell’obbligo di apporre il contrassegno (bollo) di prima verifica riportante i dati di scadenza (mese/anno). Per intenderci quello verde raffigurato nell’immagine qui allegata. Ma rimane comunque l’obbligo di apporre un bollino con raffigurata una “M” nera su sfondo grigio e alcuni dati aggiuntivi e informazioni in merito "si raccomanda di verificarlo a ricevimento merce". L’obbligo di apporre il contrassegno “Verde” avviene solamente nella verifica successiva trascorsi i 3 anni.
  2. L’utente riceverà inoltre il certificato di omologazione a corredo della bilancia che insieme al bollo primo applicato alla bilancia e al libretto metrologico costituiscono la documentazione indispensabile da conservare per essere in regola con l’omologazione metrica (Per informazioni sul libretto metrologico vedere definizione “O” spiegata più avanti)
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento, l’azienda ha l’obbligo di comunicare alla camera del commercio presso l’ufficio metrico, la messa in servizio della Bilancia trascrivendo tale data sul libretto metrologico.
  4. Trascorsi i tre anni, periodo di validità dell’omologazione per una bilancia non automatica (vedere tabella di riferimento delle scadenze più avanti), il titolare dovrà procedere con il rinnovo dell’omologazione contattando il proprio ufficio metrico o altro ente abilitato (come ad esempio i centri LAT ACCREDIA accreditati). I tre anni decorrono dalla data di “Messa in servizio” annotata sul libretto metrologico. 

 

Quali obblighi hanno i titolari degli strumenti?

  • Comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;
  • controllare e mantenere il corretto funzionamento della bilancia omologata;
  • mantenere integro il bollino verde (contrassegno) della verifica periodica;
  • mantenere integri i sigilli, nonché eventuali marchi o elementi di protezioni posti sulla bilancia;
  • conservare il libretto metrologico dei titolari degli strumenti (Vedere definizione “O” spiegata più avanti).

Qui di seguito possiamo vedere un elenco di apparecchi con la relativa scadenza (riferito all'allegato IV del decreto 93/2017). Evidenziato troviamo le bilance e i relativi sistemi di pesatura e controllo.

Bisogna precisare che l’attuale regolamento non si riferisce solamente alle bilance, ma a tutti controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza degli stessi.

Tipo di strumento   Periodicità della verificazione 
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Comprende le Bilance) 3 anni 
Strumenti per pesare a funzionamento automatico  Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall’acqua 2 anni
Misuratori massici di gas metano per autotrazione 2 anni
Misure di capacità 4 anni
Pesi  4 anni
Contatori dell’acqua Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m3/h compresi: 10 anni Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m3/h: 13 anni
Contatori del gas A pareti deformabili: 16 anni A turbina e rotoidi: 10 anni Altre tecnologie: 8 anni
Dispositivi di conversione del volume Sensori di pressione e temperatura sostituibili: 2 anni Sensori di pressione e temperatura parti integranti: 4 anni Approvati insieme ai contatori: 8 anni
Contatori di energia elettrica attiva Elettromeccanici: 18 anni Statici: -bassa tensione (BT-fra 50V e 1000V di classe di precisione A, B, o C: 15 anni -media e alta tensione (MT – AT > 1000V): 10 anni
Contatori di calore portata Qp fino a 3 m³/h -con sensore di flusso meccanico: 6 anni -con sensore di flusso statico: 9 anni portata Qp superiore a 3 m³/h -con sensore di flusso meccanico: 5 anni -con sensore di flusso statico: 8 anni
Indicatori di livello  2 anni
Tassametri  2 anni
Strumenti di misura della dimensione  3 anni
Strumenti di misura diversi da quelli sopra riportati   3 anni

 

Alcune definizioni utili inerenti all'omologazione delle bilance e altri strumenti di misura

  • «funzione di misura legale», la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;
  • «strumento di misura», uno strumento di cui all'articolo 1, comma 1, utilizzato per una funzione di misura legale;
  • «verificazione periodica», il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico;
  • «controllo casuale o a richiesta», il controllo metrologico legale, diverso da quelli della lettera c) ed e), effettuato dalle Camere di Commercio su strumenti di misura in servizio, inteso ad accertare il loro corretto funzionamento;
  • «vigilanza sugli strumenti», i controlli eseguiti sugli strumenti soggetti alla normativa europea e nazionale atti a dimostrare che soddisfano i requisiti ad essi applicabili;
  • «operatore economico», il fabbricante, l'importatore, il rappresentante autorizzato e il distributore di uno strumento di misura;
  • «titolare dello strumento», la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;
  • «norma armonizzata», una norma cosi come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
  • «raccomandazione OIML», una raccomandazione internazionale adottata dall'Organizzazione internazionale di metrologia legale;
  • «organismo nazionale di accreditamento», l'unico organismo che in uno Stato membro è autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;
  • «contrassegno», l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica;
  • «sigilli», i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verificazione periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente;
  • «libretto metrologico», il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del decreto. Il Decreto non definisce il formato, ma indica i contenuti minimi da riportare all’interno del libretto. Vediamo quali:
  1. Nome, indirizzo del titolare dello strumento ed eventuale partita IVA
  2. Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente
  3. codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora previsto;
  4. Tipo dello strumento (Bilancia…)
  5. Marca e modello della Bilancia e relativo numero di serie
  6. Anno di fabbricazione per gli strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale
  7. Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea
  8. Data di messa in servizio
  9. Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto
  10. Data e descrizione delle riparazioni
  11. Data della verificazione periodica e data di scadenza
  12. Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo». Probabile riferimento ad uno strumento sostitutivo in attesa di una riparazione o altro, chiaramente omologato.
  13. Controlli casuali, esito e data.
  • «scia», segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 5 modificazioni;
  • «organismo», l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni: 1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni; 2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura; 3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi e future revisioni; r) «Unioncamere», l'Unione italiana delle Camere di commercio; s) «strumento di controllo», uno strumento di misura utilizzato per il controllo di altri strumenti; t) «normativa europea», la normativa metrologica dell'Unione europea, ed in precedenza della Comunità economica europea, direttamente applicabile o meno nell'ordinamento interno, nonchè le relative norme nazionali di recepimento o di attuazione; u) «normativa nazionale», la normativa metrologica esclusivamente nazionale, che non deriva da norme dell'Unione europea o della Comunità economica europea e non ne costituisce attuazione o recepimento.

 

Cosa comporta non essere in regola con l'omologazione delle bilance?

Le sanzioni (Multe) vanno da un minimo di € 516,00 a un massimo di €1.549,00 e vengono applicate a chi non sottopone la propria strumentazione con obbligo di Omologazione alla verifica legale. E’ prevista inoltre anche la possibilità di confisca della bilancia.

Per vere maggiori informazioni in merito all’omologazione di Pesi e di Bilance vi invito a leggere il Decreto dal quale sono state estrapolate parte delle informazioni contenute in questo post.

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/20/17G00102/sg

 

Link utili:

Bilance Omologate per Gioielieri, compro oro, Come scegliere la bilancia giusta senza commettere errori?

 

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